Protocollo 3061 del 13/6/2020
CIRCOLARE N.179
AL PERSONALE DOCENTE
Alle famiglie
Agli studenti
Atti
OGGETTO: pubblicità esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di Istruzione.
In relazione alla pubblicazione e consultazione degli esiti degli scrutini finali delle classi intermedie di ogni ordine e grado e dell’ammissione agli Esami di Stato per l’anno scolastico 19/20, la nota ministeriale 9168 del 09/06/2020 precisa che gli stessi devono essere pubblicati nel registro elettronico, con le seguenti modalità: - gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva o alla prova d’esame sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento - i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali:
Gli studenti e le famiglie che accedono al Registro elettronico per la consultazione dei voti, dovranno attenersi a quanto di seguito specificato:
- utilizzare le stesse credenziali già in possesso dell’utente
- non comunicare a terzi le credenziali di accesso al registro elettronico
- non consentire a terzi di visualizzare il contenuto del registro elettronico
- utilizzare esclusivamente apparecchi informatici di utilizzo proprio (pc, tablet, smartphone) per evitare la memorizzazione delle credenziali su supporti di terzi
- non comunicare e/o diffondere a terzi gli esiti degli scrutini e i dati personali consultabili tramite l’accesso al registro (i dati non possono essere inviati e/o diffusi tramite email, messaggi, pubblicazione su blog e social e ogni altro strumento idoneo)
Si ricorda agli utenti che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e non possono essere comunicati o diffusi senza il consenso dell’interessato e/o se non previsto da specifica disposizione normativa. L’utente, dunque, può disporre dei propri dati ma non può utilizzare le informazioni di altri interessati per finalità in alcun modo previste. Gli esiti sono pubblicati sul registro nel rispetto del principio della trasparenza, ma devono essere utilizzati esclusivamente per uso/consultazione personale e non comunicati/diffusi nel rispetto del principio di tutela dei dati personali.
Ogni azione contraria a quanto previsto è punibile con sanzioni disciplinari e secondo quanto previsto dalle norme nazionali e dai regolamenti scolastici. Si raccomanda, dunque, un atteggiamento responsabile di tutti gli operatori, di vigilanza e supporto delle famiglie sui figli minorenni, di attiva e corretta azione e collaborazione degli alunni maggiorenni, nel seguire le indicazioni contenute nella presente comunicazione.
Il titolare del trattamento (la scuola) tratta i dati dell’interessato per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6 GDPR). Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità.