Protocollo 11345 del 11/12/2021
Al Personale docente e ATA
AL DSGA
ATTI – ALBO – SITO WEB
AL R.S.P.P.
CIRCOLARE N. 69
Oggetto: Informativa al personale scolastico relativa alle misure per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche.
DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 - OBBLIGO VACCINALE per il personale della scuola.
Ai sensi del DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 - che modifica e integra il D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021 -, a partire dal 15 dicembre
- il personale scolastico (docente e ATA) è soggetto all’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 (che comprende, altresì, la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario).
L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:
- personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo13 aprile 2017, 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali cherealizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.
Al dirigente scolastico è demandato il compito di assicurare il rispetto del predetto obbligo.
Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale, il dirigente scolastico inviterà, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della
stessa, ovvero la presentazione della richiesta da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente inviterà l'interessato a trasmettere immediatamente e, comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, il dirigente scolastico accerterà l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne darà immediata comunicazione scritta all'interessato.
L’atto di accertamento dell’inadempimento determinerà l’immediata sospensione daldiritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al dirigente scolastico dell’avvio e del successivo completamento del ciclovaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.
La certificazione verde COVID-19 ha validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo di vaccinazione primario o dalla somministrazione della dose di richiamo.
La presente ha valore di notificazione: tutto il personale scolastico è tenuto all’osservanza delle prescrizioni richiamate. Il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 è inviato al personale scolastico insieme alla presente.